Registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRi) – aziende agricole

Le imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 C.C. sono tenute all’iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi, mentre le imprese non agricole, invece, sono soggette ad iscrizione anche quando producono rifiuti non pericolosi, nei seguenti casi: ⚫ se occupano oltre 50 dipendenti; ⚫ se occupano oltre 10 dipendenti, qualora le lavorazioni che hanno prodotto i rifiuti non pericolosi siano di tipo industriale o artigianale. La scansione temporale è comune a quella prevista per le altre imprese: i termini per l’iscrizione scadranno il 13/02/2026 per le imprese con meno di 10 dipendenti, mentre per quelle di maggiori sono già scaduti il 13/02/2025 (oltre 50 ULA) e il 14/08/2025 (oltre 10 ULA). Per chi vi non avesse provveduto, per l’ultima scadenza non è ancora trascorso il periodo transitorio di 60 giorni per l’iscrizione tardiva, con sanzione ridotta ad un terzo: 167 euro per chi produce rifiuti non pericolosi e 333 euro per i produttori di rifiuti pericolosi. Le differenze rispetto ad altri produttori risiedono nelle disposizioni di carattere generale stabilite dall’art. 190, comma 6, del D. Lgs. 152/2006, che consentono di tenere i registri di carico e scarico secondo modalità alternative di seguito indicate: «Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi … quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità…»: a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183». Nel caso indicato sub a) il produttore si iscrive al RENTRi, ma non deve trasmettere i dati, in quanto specificamente esonerato dalle comunicazioni periodiche. Nell’ipotesi di adesione ad un circuito organizzato di raccolta lettera b) – il produttore si iscrive al RENTRI ma non è tenuto a indicare i carichi e gli scarichi, perché già trasmessi dal gestore del servizio con cui è stata stipulata l’apposita convenzione. Le norme contenute nell’art. 190, comma 5, del decreto citato stabiliscono che i produttori agricoli con volume d’affari inferiore a € 8.000,00 sono esonerati dalla tenuta dei registri: tale esonero non riguarda però l’obbligo di iscrizione al RENTRI, che sussiste anche per questi soggetti. Per quanto riguarda i produttori agricoli che emettono il formulario, lo devono vidimare digitalmente scaricandolo dal portale, e compilarlo (manualmente o tramite propri programmi), registrandosi come produttori non iscritti. Una volta che si siano iscritti, e quindi a regime, il formulario potrà essere compilato solo in formato digitale attraverso il sistema RENTRI, così come la compilazione del relativo registro telematico, entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto Come ha specificato il ministero, gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti non pericolosi (non soggetti al RENTRI) dovranno vidimare digitalmente il formulario cartaceo scaricato dal portale (area «non iscritti») e compilarlo a mano o attraverso il proprio gestionale.