Quaderno di Campagna Aggiornamenti normativi

L’obbligo di documentare le operazioni colturali inerenti alla difesa fitosanitaria e alla fertilizzazione ha origini antiche e risale al Reg. 2078/1992/CEE, specifico per i settori della lotta biologica e integrata, il quadro normativo si è arricchito con la direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che ha dato luogo all’emanazione del Piano di azione nazionale (PAN). La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che ha stabilito, all’art. 16, comma 3, che gli acquirenti e gli utilizzatori sono obbligati a conservare in azienda il registro dei trattamenti eseguiti nel corso del ciclo colturale. Il registro deve contenere alcune informazioni indispensabili: • anagrafica dell’azienda; coltura trattata e relativa estensione in ettari; data del trattamento, prodotto impiegato, quantità distribuita e avversità contro cui è stato effettuato il trattamento. Fin dalla sua istituzione, il registro dei trattamenti (conosciuto anche come «Quaderno di campagna») si integra con le informazioni sulla vendita dei prodotti fitosanitari da parte dei commercianti, istituito presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere tenuto dall’agricoltore, quale obbligato primario, da altri soggetti appositamente delegati (come la cooperativa, o il contoterzista che esegue i trattamenti), o infine dai centri di assistenza agricola (CAA). La mancata tenuta del registro dei trattamenti da parte dell’acquirente o utilizzatore di prodotti fitosanitari è punita dall’art. 24, comma 13, con sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro. Per la reiterazione della mancata o irregolare tenuta del registro, la sanzione pecuniaria si completa con la sospensione dell’autorizzazione all’acquisto e all’uso dei fitofarmaci (il c.d. «patentino») da 1 a 6 mesi, fino al caso più grave della revoca della stessa. A partire dal 2025 il «vecchio» registro dei trattamenti tenuto in azienda (o presso il CAA), è sostituito da un registro telematico aperto a nome dell’agricoltore sul portale SIAN. II registro telematico vuole combattere il rischio della mancata o ritardata annotazione degli interventi sul cartaceo, che potrebbe essere stato ricostruito «a tavolino» (come accaduto in occasione di controlli) assumendo quindi un valore puramente formale. Nel contempo il registro è stato esteso anche alla fertilizzazione e agli altri interventi colturali, al fine di documentare l’intero ciclo produttivo: un obbligo che ha già trovato varie opposizioni per la complessità della sua gestione, oltre che per carenze legislative. Le fonti normative comunitarie (Dir. 2009/128/CE) riguardano infatti i soli trattamenti fitosanitari e l’estensione ad altre operazioni, per quanto utile ai fini della tracciabilità, rischia di essere messa in discussione. In ogni caso il registro telematico è già attivo: fino al 31/12/2025 le irregolarità non sono sanzionabili, ma dal 2026 si entrerà pienamente a regime. Una delle principali obiezioni rivolte al Quaderno di campagna riguarda la gestione presso terzi: le registrazioni devono essere cronologicamente concordanti e tempestive, e non possono pertanto essere ricostruite «a posteriori» se non in un brevissimo lasso di tempo. La soluzione migliore è quella che prevede l’impiego di un programma gestionale per la tenuta del Quaderno di campagna, che può effettuare in modo automatico lo scarico dei dati sul portale SIAN, una volta che questi siano stati controllati e validati. La registrazione diretta sul portale SIAN, invece, può creare inconvenienti a causa della rigidità delle norme: l’etichetta del prodotto fitosanitario ammette una dose per ettaro fissa, che non consente di effettuare trattamenti parziali. Gli uffici territoriali delle nostre associazioni sono a disposizione per le informazioni relative a questo nuovo adempimento.