Nell’ultima circolare dell’ispettorato n. 288 del 15 luglio 2025 – sono stati esaminati ulteriori quesiti che vertono sulla presenza, all’interno dei cantieri temporanei e mobili, di lavoratori non necessariamente impegnati in attività riconducibili all’edilizia. In proposito è opportuno richiamare la definizione di cantieri temporanei e mobili data dall’art. 89 e dall’Allegato X del testo unico (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81): «1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.» Le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro non sono considerate «edili» in senso stretto e come tali non soggette al requisito del possesso della patente a crediti, al pari delle lavorazioni agromeccaniche. Una precisazione doverosa, per quanto indiretta, che le attività non esplicitamente indicate dall’Allegato X non sono riconducibili ai «cantieri temporanei e mobili», con tutte le relative conseguenze anche in termini di adempimenti obbligatori. Tuttavia l’interpretazione dell’ispettorato considera la correlazione con i «lavori edili e di ingegneria civile» non in senso temporale, con la contemporanea presenza di più lavoratori addetti a varie mansioni, ma funzionale, in relazione alla natura del cantiere. Di conseguenza, se questo comporta lo svolgimento anche non contemporaneo di varie attività edili e non edili – è sempre richiesta la patente a crediti, perché la sincronizzazione delle presenze è verificabile solo nell’immediato. Elemento caratteristico è la presenza «fisica» del lavoratore all’interno del cantiere, che come visto potrebbe essere addetto ad attività diverse da quelle di ambito edile: manutenzioni e riparazioni su macchinari e impianti, pulizie del cantiere o di locali. Se invece tali operazioni, per quanto complementari alle attività di cantiere, non dovessero richiedere la presenza fisica sul posto, la patente a crediti non sarebbe richiesta. Il requisito della presenza porta alla conseguenza sottolineata dall’Ispettorato che il possesso della patente è richiesto anche all’impresa committente, quando opera nel cantiere con il proprio personale.

